L’esposizione chiara ed esaustiva delle conseguenze finanziarie delle leggi di spesa e dei mezzi per farvi fronte garantisce il rispetto del principio di trasparenza che lega i cittadini alle istituzioni democratiche. È, pertanto, fondamentale la piena rispondenza del procedimento della formazione delle leggi al principio costituzionale della copertura finanziaria degli oneri. È quanto evidenzia la Corte dei conti in un’approfondita analisi condotta sulle coperture finanziarie delle leggi di spesa regionali relative al 2021, che la sezione delle autonomie ha redatto sulla base dei dati forniti dalle sezioni regionali dell’Istituto contabile e approvato con delibera n. 10/SEZAUT/2023/FRG.
Fonte informativa per giunte ed assemblee legislative
Il documento ha lo scopo di costituire una fonte informativa di ausilio e di riferimento per le giunte e le assemblee legislative, nell’ottica di una migliore qualità della loro produzione normativa, e rappresenta un rilevante supporto – per la stessa Corte – nello svolgimento dei giudizi di parificazione dei rendiconti regionali, necessariamente preceduti dalle analisi condotte sul complesso delle leggi di spesa regionali promulgate nell’anno. Anche sulla base della chiara giurisprudenza della Corte costituzionale, la Corte dei conti ha evidenziato come essenziale la redazione di relazioni tecniche che accompagnino le leggi di approvazione regionale e forniscano i più completi elementi informativi sulla quantificazione degli oneri previsti, la loro tipologia e le relative coperture, a pena – nell’ipotesi più grave – dell’insorgere di possibili dubbi di legittimità costituzionale per violazione dell’art. 81, terzo comma, della Costituzione.
Risultato complesso
Il quadro rilevato dalla magistratura contabile sulle diverse tecniche di quantificazione e sulle diverse modalità di copertura adottate dalle Regioni nella legislazione del 2021 è risultato complesso e talvolta disomogeneo. Malgrado, infatti, un progressivo affinamento delle tecniche utilizzate, persistono aspetti di criticità segnalati dalle Sezioni regionali di controllo, come l’insufficiente esposizione, nelle relazioni tecniche, delle informazioni sulla natura degli oneri e sulla loro quantificazione, nonché il frequente – non consentito – ricorso dei legislatori regionali a risorse già stanziate in bilancio come mezzo di copertura di nuovi oneri. Nell’esercizio dell’ausiliarietà intestata alla Corte dei conti dall’art. 100, secondo comma, della Costituzione, l’analisi continuativa e annuale del complesso delle coperture finanziarie delle leggi di spesa regionali permetterà di offrire un quadro complessivo e puntuale dell’impatto della legislazione di spesa delle Regioni stesse, stimolando gli esecutivi e le assemblee regionali – nella loro autonomia – a una migliore qualità della legislazione.