È stata emanata nei giorni scorsi un’ordinanza per i consumatori italiani con la quale ha condannato al risarcimento del danno – in favore di un risparmiatore associato dell’Associazione nazionale “Dalla parte del consumatore” – la Banca Intesa San Paolo, società incorporante per fusione Banca Apulia, per la vendita di azioni Veneto Banca. Era accaduto che il risparmiatore, persona priva di esperienza finanziaria alcuna, avesse investito i propri risparmi, pari a 14mila euro, su suggerimento della allora Banca Apulia, nella quale riponeva la massima fiducia, in azioni della Veneto Banca, ignaro della reale natura delle stesse e dei rischi connessi. Al consumatore, infatti, non era stato spiegato che si trattava di azioni illiquide che non prevedevano garanzia alcuna di restituzione del capitale e delle modalità e difficoltà (successivamente divenute, per quanto concerne i titoli Veneto Banca, impossibilità) di vendita. E così, proprio per difetto di informazione, il tribunale ha riconosciuto il diritto del risparmiatore al risarcimento del danno.
L’ordinanza
“Per quanto concerne la triste vicenda degli investitori Veneto Banca, stiamo facendo la storia – afferma l’avvocato Emilio Graziuso, presidente dell’Associazione nazionale “Dalla parte del consumatore” – L’ordinanza aggiunge, infatti, un importante e fondamentale tassello al mosaico giurisprudenziale che stiamo, faticosamente, costruendo in materia. Dopo aver ottenuto, infatti, la prima sentenza in Italia che ha condannato la banca per la vendita di azioni della banca Veneta, i nostri associati hanno riportato altre numerose vittorie, grazie alle quali sono riusciti a tornare in possesso dei propri risparmi”. L’ordinanza rappresenta, però, rispetto al passato una svolta importante per i consumatori coinvolti nelle vicende di risparmio tradito. “Con la recente pronunzia, la banca è stata condannata oltre al risarcimento del danno in favore del risparmiatore pari all’intero importo del capitale investito, a corrispondere anche gli interessi dalla data di corresponsione all’effettivo soddisfo. Ciò vuol dire che, nel caso di specie, il risparmiatore avrà diritto agli interessi a partire dal 2012. Con le sentenze emanate in precedenza, invece, l’autorità giudiziaria prevedeva gli interessi a decorrere dalla data nella quale era stato promosso il processo. E’, quindi, evidente l’importante novità contenuta nella decisione in esame. Purtroppo, queste procedure sono, spesso, lunghe e prevedono vari passaggi prima che sia promosso il processo, basti pensare, ad esempio, alla fase di reclamo e poi al successivo tentativo di mediazione o alla procedura dinnanzi all’arbitro per le controversie finanziarie. Il riconoscere gli interessi dal momento dell’investimento è per la nostra Associazione una questione di giustizia sociale”.