La situazione pandemica e le relative misure di contrasto hanno causato una forte domanda di protezione sociale diffusa e di tutela delle persone fragili, inizialmente non avvertita con chiarezza. In tale contesto, il legislatore è intervenuto, in via d’urgenza, per assicurare alle persone con disabilità l’accesso ai servizi e la loro continuità su tutto il territorio nazionale. È quanto emerge dalla relazione della sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato della Corte dei conti su Le misure volte a sostenere le persone con disabilità nel periodo dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 – La gestione del fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità di cui all’art 104, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, approvata con delibera n. 5/2022/G.
Mancata previsione di momenti di verifica
Il documento, che ha esaminato le disposizioni a garanzia della continuità nell’erogazione dei servizi durante la sospensione delle attività, ha evidenziato la mancata previsione di momenti di verifica e di competenze a ciò finalizzate. L’esame del fondo di sostegno alle strutture semi-residenziali, per gli oneri loro derivati dall’adozione dei sistemi di protezione necessari alle riaperture, ha fatto emergere un quadro variegato dell’uso delle risorse disponibili. Dei circa 40 milioni di euro trasferiti alle Regioni, soltanto poco più di 17 sono stati erogati alle strutture. Quattro Regioni non hanno dimostrato l’erogazione ai centri semi-residenziali delle risorse acquisite al proprio bilancio, per un importo complessivo di 10.640.000 euro. Le altre hanno utilizzato le risorse assegnate in una percentuale variabile dal 100%, per quelle più virtuose, ad un minimo dell’1%.
Parziale utilizzo delle risorse
Di difficile individuazione, rileva ancora la magistratura contabile, le ragioni del parziale utilizzo delle somme rese disponibili in settori, come servizi sociali e sostegno a persone con disabilità, strutturalmente carenti di fondi. La differenziazione a livello regionale e la connessa disomogeneità nell’erogazione dei servizi sociali fa ritenere che l’organizzazione territoriale abbia influito sull’uso efficace e tempestivo delle risorse statali. L’obbligo di rendicontazione a carico delle Regioni e l’esercizio di funzioni di monitoraggio hanno comunque consentito la verifica della corretta utilizzazione dei fondi statali e la riacquisizione, per un’utile riallocazione, delle somme inutilizzate al bilancio dello Stato, stante, a tutt’oggi, la mancata definizione dei livelli essenziali delle prestazioni.